Nuva soglia per l'emissione di assegni con clausola di Non trasferibilità
L'articolo 2 punto 4 del D.L. 13 agosto 2011 nr. 138 (Pubblicato sulla G.U. nr. 188 del 13.08.2011) ha provveduto a novellare la soglia dell'importo oltre il quale è obbligatorio, nell'emissione di assegni, riportare su di essi la clausola di NON TRASFERIBILITA'.
Dal 13 agosto 2011 potranno essere emessi assegni senza la clausola di NON TRASFERIBILITA' se di importo massimo pari ad EUR 2.499,99, quindi per importi uguali o superiori ad EUR 2.500 è obbligatorio l'uso della predetta clausola.
Per gli assegni emessi prima del 13 agosto si ritiene confidentemente, in assenza di norme transitorie (ad oggi, salvo errore, non presenti), che non dovrebbero sorgere problemi in quanto il titolo risulta "creato" nel'ambito di una norma che prevedeva un limite dierso (EUR 4.999,99).